Il Diritto d’Autore nella storia, nella storia della letteratura, nella storia dell’arte e nel diritto civile
Nel trattare argomenti storici e nel trattare il tema della produzione letteraria, artistica e musicale attraverso le epoche, è consueto ricordare il mecenatismo, spiegare i fattori sociali che hanno determinato il fiorire o viceversa il contrarsi dell’opera creativa, analizzare come le invenzioni e le innovazioni tecniche abbiano modificato le possibilità ed i modi di produrre, riprodurre, diffondere e fruire delle opere, constatare come l’avvento della società di massa e l’affermazione del “villaggio globale” abbiano dato vita a quella che oggi chiamiamo industria culturale. Può essere interessante, dunque, introdurre una riflessione sul tema della Proprietà Intellettuale e del Diritto d’Autore, collegandoli poi all’attualità ed al tema del plagio, al tema del copyright e infine delle regole che governano nella nostra società la protezione delle opere dell’ingegno.
Diritto d’Autore: da quando esiste?
Il nostro diritto, inteso complessivamente, affonda le radici in epoca antica e la sua formazione risale ad almeno duemila anni fa. Solo successivamente alla nascita dell’attività editoriale, grazie all’invenzione della stampa, si è però sentita l’esigenza di riconoscere i diritti di sfruttamento dell’opera all’autore. Questo perché si è creata una distinzione tra l’opera originaria e le sue riproduzioni circolanti in gran numero, che davano luogo alla produzione di ricchezza.
Fintanto che l’opera esisteva in uno o pochi esemplari, era di fatto nella disponibilità dell’autore, che traeva il suo sostentamento dai compensi dei committenti, dai governanti, dai nobili, da chi lo ospitava e manteneva per godere della sua creatività: non esisteva la necessità di tutelare lo sfruttamento economico dell’opera “al di fuori” di quel contesto produttivo. In alcuni classici si ritrova il racconto di episodi di plagio: essendo gli autori molto rispettati, il plagio era punito e sono riferiti provvedimenti di allontanamento dalla città o comunque dalla comunità di chi se ne era reso colpevole.
Un po’ di storia
Nell’Antica Grecia non ritroviamo norme che vietassero la riproduzione delle opere, anche se era vietato e condannato l’attribuirsi indebitamente la paternità di un’opera altrui. Vi era comunque una distinzione tra opere letterarie e opere dell’arte figurativa.
Nell’antica Roma era analogamente difesa la paternità dell’opera e l’autore aveva il diritto di non renderla pubblica. Tuttavia, per le opere pubblicate (per mezzo di una lettura in pubblico, di un manoscritto o di una rappresentazione) non vi era tutela dello sfruttamento economico a favore dell’autore e chiunque poteva riprodurla e utilizzarla liberamente, essendo i diritti collegati al supporto materiale ed al suo possessore.
Il costo per la copiatura di un testo era elevatissimo e un’opera figurativa era riproducibile solo da un altro artista: questo escludeva che si riproducesse per sfruttamento economico ed escludeva che l’autore avesse interesse a proteggere il suo diritto esclusivo alla riproduzione e vendita delle copie.
Per tutto il periodo in cui, caduto l’Impero Romano, la cultura visse racchiusa nell’alveo dei monasteri, delle corti o di ambienti comunque circoscritti, il problema della proprietà intellettuale e del diritto d’autore non si pose. Le prime officine di scrittura che procedevano alla riproduzione manuale di copie per soddisfare le esigenze ad esempio delle Università, diedero vita al mercato di opere letterarie.
Con l’invenzione del procedimento di stampa, intorno al 1455, attribuita a Johann Gutemberg, si ebbe una vera rivoluzione delle possibilità di riproduzione e circolazione dell’opera letteraria, ma gli effetti si videro solo molto tempo dopo, sia perché inizialmente il procedimento era usato solo per riprodurre testi antichi (tra cui segnatamente le sacre scritture), sia perché la popolazione era in larghissima maggioranza analfabeta e dunque il mercato estremamente limitato.
A Venezia, nella seconda metà del XV secolo, venne riconosciuto agli editori e stampatori il “privilegio” di riproduzione a stampa delle opere, dal 1517 in poi “pro libris et operis novis”: è una prima forma rudimentale di protezione del diritto di proprietà intellettuale, che tuttavia solo in seguito vide riconoscere anche agli autori la facoltà di prestare o negare il consenso alla pubblicazione e riproduzione, introducendo la possibilità anche per loro di sfruttamento economico delle opere. Questo perché inizialmente era l’invenzione stessa del procedimento di stampa ad essere considerata meritevole di tutela e il privilegio (un monopolio di fatto) era un mezzo per promuoverne la diffusione, proteggendo l’investimento imprenditoriale dello stampatore in tecnologia e sapere.
Solo nel 1709, in Inghilterra, si ebbe la prima tutela normativa organica: il Copyright (letteralmente “diritto di copia”) è rinvenibile infatti nello Statuto della Regina Anna.
Oltre 80 anni dopo, negli Stati Uniti la legge federale regolava la materia in modo analogo, mentre il primo vero riconoscimento della proprietà letteraria e artistica si ebbe con la legislazione francese rivoluzionaria del 1791 e poi del 1793. Successivamente, tutti i principali stati europei sentirono la necessità di procedere alla protezione normativa del diritto d’autore.
In Italia, allora frammentata politicamente, le norme varate nei diversi Stati esistenti erano eterogenee e di limitata applicazione: solo nel 1840 la Toscana, lo stato Sardo e l’Austria stipularono una convenzione per creare un comune quadro di protezione. Nel 1865 si ebbe dopo l’unificazione la prima legge italiana, recepita nel testo unico 19 settembre 1881 n. 1012 e sostituita nel 1925 da un nuovo provvedimento.
Infine, la legge che tuttora è vigente, quella del 1941, più volte modificata nel corso degli anni. Parliamo della legge 22 aprile 1941 n. 633 e del regolamento del 18 giugno 1942 n. 1369. Disposizioni sul diritto d’autore si trovano nel nostro Codice Civile del 1942 agli articoli 2575-2583.
Con l’intervento della normativa comunitaria, il nostro dettato si è aggiornato ed in parte uniformato al contesto europeo, incontrando peraltro la necessità di includere nella protezione le nuove forme di produzione intellettuale, le nuove metodologie e nuovi supporti di diffusione, nonché naturalmente contrastare le nuove forme di pirateria, in costante evoluzione di pari passo con la tecnologia.
Attività didattica:
1. Svolgere una ricerca per gruppi, su varie epoche storiche, in modo da riflettere sulle diverse esigenze e modalità di tutela in vigore per la protezione dell’opera intellettuale
2. Riflettere con un dibattito in classe sulle conseguenze sociali, culturali ed economiche dell’invenzione della stampa
3. Analizzare i cambiamenti della società realizzatisi con l’avvento della cultura di massa, dei quotidiani, della televisione e successivamente di Internet.
La digitalizzazione che ha cambiato produzione, consumo e riproduzione delle opere
Con l’avvento dei computer e della rete Internet, le opere si sono “staccate” dal supporto fisico (che era cambiato più volte nel tempo ma era sempre un bene materiale tangibile, un disco in vinile, una musicassetta, un CD o DVD…) dematerializzandosi. Oggi le opere sono prodotte in formato elettronico e parimenti scambiate, pubblicate e “piratate”. Il costo si è abbattuto, la distribuzione è molto più facile e veloce (liberata dai problemi di trasporto, stoccaggio, copie invendute), ma il controllo a tutela del diritto d’autore è ancora più difficile, anche perché si verifica lo scambio “peer to peer” in forma ampiamente diffusa. Questo ha anche modificato le dinamiche ed i ruoli del mercato, emarginando in parte gli intermediari di vendita (negozi di libri e dischi ad esempio).
Frontiere e dogane sono divenute dunque barriere inesistenti alla libera circolazione, potremmo dire “nel bene e nel male”. Infatti le leggi operano in ambiti geografici ben delimitati e può essere molto difficile controllare la circolazione dell’opera e perseguire le violazioni del diritto d’autore commesse fuori da quegli ambiti, ma aventi effetti anche al loro interno. L’industria della pirateria conosce benissimo questa geografia e se ne avvale ampiamente. La sfida per il legislatore è divenuta quella di trovare soluzioni adeguate alle nuove modalità di circolazione illegale, nazionale ed internazionale, delle opere.
L’avvento della società dell’informazione ha dunque reso necessaria una sinergica opera di protezione a carattere internazionale: una prima, embrionale forma era stata già precedentemente intrapresa con la Convenzione di Berna del 1886, che diede vita all’Unione per la protezione delle opere letterarie e artistiche; nel 1952 fu firmata la Convenzione Universale del Diritto d’Autore a Ginevra, mentre a Roma nel 1961 fu firmata la Convenzione per la protezione dei diritti degli esecutori, interpreti e produttori fonografici; alla fine degli anni ’80 si arrivò ai due trattati WIPO, da cui derivano lo statunitense Digital Millenium Copyright Act e contestualmente in Europa la Direttiva 2001/29/CE.
Tutte queste iniziative di cooperazione e di sistemazione normativa hanno avuto il duplice obiettivo di garantire una protezione efficace dei diritti di proprietà intellettuale ma allo stesso tempo di non intralciare la circolazione delle opere sul mercato internazionale. Ad oggi, sul secondo obiettivo si può dire sia stato conseguito un maggior successo.
Attività didattica:
1. Riflettere sull’Unione Europea e la creazione del Mercato Unico, che ha abbattuto le dogane fra i paesi comunitari e imposto regole comuni per la produzione e commercializzazione dei beni, tra cui anche le produzioni culturali, le opere letterarie, musicali, cinematografiche ecc.
2. Stilare elenchi di prodotti che sono stati rivoluzionati nella tecnica di produzione/riproduzione (dal disco in vinile alla musica in MP3 passando dalla musicassetta e dal CD; dalla tavoletta di cera al papiro, alle copie manuali dei testi, al libro stampato, al lettore e-book elettronico)
3. Analizzare il ruolo del pubblico (lettore/spettatore): come è cambiato con lo scambio peer to peer? Analizzare l’identità dell’autore/scrittore/cantante: come è cambiato da quando per pubblicare un racconto, un articolo o una canzone basta il Web?
Nota La presente scheda è stata redatta attingendo alle informazioni presenti sul sito web www.dirittodautore.it nella Guida al diritto d’Autore (capitolo ”La storia” a cura dell’Avv. Giovanni d’Ammassa).